Acquista il libro
L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
home / Indice Generale / CAPITOLO 34. La nuova dimensione della tutela cautelare: le misure cautelari monocratiche con ..
CAPITOLO 34. La nuova dimensione della tutela cautelare: le misure cautelari monocratiche con l´anima delle misure cautelari collegiali
Gianmario Palliggiano
La situazione di grave emergenza sanitaria che ha coinvolto il Paese ha comportato la necessità di introdurre misure molto restrittive, sino ad ora sconosciute nel nostro ordinamento, allo scopo di evitare il più possibile ogni occasione di contatto tra le persone.
Ciò ha imposto al legislatore di introdurre una disciplina eccezionale e temporanea anche per il processo amministrativo che, sebbene ha introdotto significative deroghe a quella ordinaria, contenuta nel relativo codice, ha tentato in ogni modo di non fermare del tutto la macchina organizzativa.
Riguardo, in particolare, alla tutela cautelare, il legislatore – con l’art. 3 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, disposizione confermata dall’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - ha congelato, per il periodo dall’8 marzo al 15 aprile, la camera di consiglio, ai fini dell’emanazione dell’ordinanza collegiale, ed ha attinto all’art. 56 c.p.a. per introdurre in via sostitutiva il decreto monocratico.
Il decreto monocratico, assunto, come indica testualmente il legislatore “con il rito di cui all’art. 56 del codice del processo amministrativo" (d. lgs. 104/2010), si pone pertanto come una sorta di avamposto per assicurare la tutela d’urgenza nel periodo emergenziale. E’ comunque opportunamente sancito l’obbligo di rinvio alla prima camera di consiglio utile, ai fini di un nuovo esame dell’istanza cautelare anche da parte del Collegio, secondo le regole ordinarie e fermo rimanendo l’impossibilità di celebrare la camera di consiglio alla presenza degli avvocati delle parti costituite.
In questo modo, pur con le inevitabili compressioni al completo dispiegamento del diritto di difesa, il legislatore ha inteso garantire comunque la possibilità di un’immediata tutela interinale la quale, nella dinamica del processo amministrativo, rappresenta il primo ed indefettibile baluardo per evitare il prodursi, in corso di causa, di effetti non più rimediabili al momento in cui si giungerà alla sentenza.
L’art. 84, comma 5, del decreto legge 18/2020 ha poi stabilito che, nel periodo successivo dal 15 aprile 2020 al 30 giugno – termine prorogato al 31 luglio 2020, dall’art. 4, comma 1, decreto legge 30 aprile 2020 - in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, che a partire da quel periodo riprendono a celebrarsi, benché in modalità “da remoto”, non essendo prevista la presenza degli avvocati delle parti, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Permane anche la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.
Si ritorna, pertanto, al regime ordinario in cui è direttamente il Collegio ad esaminare l’istanza cautelare, salvo la significativa deroga alla regola della discussione orale, con decisione che sarà assunta “sulla base degli atti depositati”.
Il successivo art. 36 del decreto legge 4 aprile 2020, n. 23, nel prevedere la proroga della sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, non ha innovato in materia di tutela cautelare, sicché, per questa, deve farsi riferimento sempre all’art. 84 del decreto legge 23/2020.
Infine, allo stato dell’arte, è intervenuto l’art. 4, comma 1, del 30 aprile 2020, n. 28 il quale, nel tentativo di un graduale ripristino della normalità, ha stabilito che a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, per gli affari cautelare, può essere chiesta discussione orale, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, “mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza”.
La norma dispone l’obbligo di accoglimento da parte del presidente del Collegio, qualora sia presentata congiuntamente richiesta in tal senso da tutte le parti costituite; diversamente il presidente la valuta, anche in considerazione dell’eventuale resistenza delle altre parti a discutere da remoto.
Del tutto nuova è quindi l’indagine sul problema del rapporto tra decreto monocratico ed ordinanza collegiale, aspetto che non si limita alla sola fase cautelare ma che può condizionare l’intero processo.
Nuove sono anche le previsioni che stabiliscono la modalità “da remoto” della camera di consiglio ai fini della discussione orale, e la cui formulazione pone una serie di problemi interpretativi e quindi applicativi relativamente a facoltà e poteri delle parti e del Presidente del Collegio.
Sommario:
1. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 8 marzo 2020, n. 11. - 2. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 17 marzo 2020, n. 18. - 3. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 4 aprile 2020, n. 23. - 4. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 - 5. Tutela cautelare tramite decreto monocratico “emergenziale” e ordinanza collegiale successiva. - 6. La dinamica della fase cautelare. - 7. Casistica. - NOTE
1. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 8 marzo 2020, n. 11.
Il d.l. 8 marzo 2020, n 11 ha introdotto misure straordinarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
In particolare, l’art. 3 del d.l. n. 11/2020 ha regolamentato il processo amministrativo con notevoli deroghe rispetto al regime ordinario [1].
La disposizione ha, innanzitutto, esteso in via eccezionale, per il periodo dall’8 marzo 2020 (data di entrata
[continua ..]
Gianmario Palliggiano
La situazione di grave emergenza sanitaria che ha coinvolto il Paese ha comportato la necessità di introdurre misure molto restrittive, sino ad ora sconosciute nel nostro ordinamento, allo scopo di evitare il più possibile ogni occasione di contatto tra le persone.
Ciò ha imposto al legislatore di introdurre una disciplina eccezionale e temporanea anche per il processo amministrativo che, sebbene ha introdotto significative deroghe a quella ordinaria, contenuta nel relativo codice, ha tentato in ogni modo di non fermare del tutto la macchina organizzativa.
Riguardo, in particolare, alla tutela cautelare, il legislatore – con l’art. 3 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, disposizione confermata dall’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - ha congelato, per il periodo dall’8 marzo al 15 aprile, la camera di consiglio, ai fini dell’emanazione dell’ordinanza collegiale, ed ha attinto all’art. 56 c.p.a. per introdurre in via sostitutiva il decreto monocratico.
Il decreto monocratico, assunto, come indica testualmente il legislatore “con il rito di cui all’art. 56 del codice del processo amministrativo" (d. lgs. 104/2010), si pone pertanto come una sorta di avamposto per assicurare la tutela d’urgenza nel periodo emergenziale. E’ comunque opportunamente sancito l’obbligo di rinvio alla prima camera di consiglio utile, ai fini di un nuovo esame dell’istanza cautelare anche da parte del Collegio, secondo le regole ordinarie e fermo rimanendo l’impossibilità di celebrare la camera di consiglio alla presenza degli avvocati delle parti costituite.
In questo modo, pur con le inevitabili compressioni al completo dispiegamento del diritto di difesa, il legislatore ha inteso garantire comunque la possibilità di un’immediata tutela interinale la quale, nella dinamica del processo amministrativo, rappresenta il primo ed indefettibile baluardo per evitare il prodursi, in corso di causa, di effetti non più rimediabili al momento in cui si giungerà alla sentenza.
L’art. 84, comma 5, del decreto legge 18/2020 ha poi stabilito che, nel periodo successivo dal 15 aprile 2020 al 30 giugno – termine prorogato al 31 luglio 2020, dall’art. 4, comma 1, decreto legge 30 aprile 2020 - in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, che a partire da quel periodo riprendono a celebrarsi, benché in modalità “da remoto”, non essendo prevista la presenza degli avvocati delle parti, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Permane anche la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.
Si ritorna, pertanto, al regime ordinario in cui è direttamente il Collegio ad esaminare l’istanza cautelare, salvo la significativa deroga alla regola della discussione orale, con decisione che sarà assunta “sulla base degli atti depositati”.
Il successivo art. 36 del decreto legge 4 aprile 2020, n. 23, nel prevedere la proroga della sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, non ha innovato in materia di tutela cautelare, sicché, per questa, deve farsi riferimento sempre all’art. 84 del decreto legge 23/2020.
Infine, allo stato dell’arte, è intervenuto l’art. 4, comma 1, del 30 aprile 2020, n. 28 il quale, nel tentativo di un graduale ripristino della normalità, ha stabilito che a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, per gli affari cautelare, può essere chiesta discussione orale, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, “mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza”.
La norma dispone l’obbligo di accoglimento da parte del presidente del Collegio, qualora sia presentata congiuntamente richiesta in tal senso da tutte le parti costituite; diversamente il presidente la valuta, anche in considerazione dell’eventuale resistenza delle altre parti a discutere da remoto.
Del tutto nuova è quindi l’indagine sul problema del rapporto tra decreto monocratico ed ordinanza collegiale, aspetto che non si limita alla sola fase cautelare ma che può condizionare l’intero processo.
Nuove sono anche le previsioni che stabiliscono la modalità “da remoto” della camera di consiglio ai fini della discussione orale, e la cui formulazione pone una serie di problemi interpretativi e quindi applicativi relativamente a facoltà e poteri delle parti e del Presidente del Collegio.
Sommario:
1. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 8 marzo 2020, n. 11. - 2. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 17 marzo 2020, n. 18. - 3. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 4 aprile 2020, n. 23. - 4. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 - 5. Tutela cautelare tramite decreto monocratico “emergenziale” e ordinanza collegiale successiva. - 6. La dinamica della fase cautelare. - 7. Casistica. - NOTE
1. La tutela cautelare “emergenziale”: il d.l. 8 marzo 2020, n. 11.
Il d.l. 8 marzo 2020, n 11 ha introdotto misure straordinarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
In particolare, l’art. 3 del d.l. n. 11/2020 ha regolamentato il processo amministrativo con notevoli deroghe rispetto al regime ordinario [1].
La disposizione ha, innanzitutto, esteso in via eccezionale, per il periodo dall’8 marzo 2020 (data di entrata
[continua ..]