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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 17. Successione di norme e illecito amministrativo punitivo. Riflessioni a partire dai decreti legge emanati per far fronte alla fase 1 dell´emergenza Covid-19

Gaetano Carlizzi

La recente, vorticosa successione di decreti legge volti a fronteggiare l’emergenza Covid-19 offre una preziosa occasione di riflessione sul rapporto tra reato e illecito amministrativo punitivo, di cui la Corte costituzionale si è occupata di frequente negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Si è affermata così l’idea che le due figure siano species di uno stesso genus, l’“illecito punitivo”, e soggiacciano pertanto alle garanzie per esso previste dalle Carte dei diritti, ivi comprese, appunto, le garanzie della successione di norme (principio di irretroattività della lex gravior e di retroattività della lex mitior). Il presente contributo, dopo aver ricostruito i principali risultati raggiunti dalle Corti dei diritti in materia di successione coinvolgente almeno una norma amministrativa punitiva, individua le forme tipiche di tale successione e il rispettivo regime giuridico. Ciò al fine ultimo di inquadrare in modo rigoroso agli avvicendamenti di diritto punitivo prodotti dai suddetti decreti legge (6/2020 e 19/2020).

Sommario:

Premessa. - 1. Successione di norme. - 2. Le due principali discipline generali della successione di norme. - 2.1. La disciplina della successione di norme penali. - 2.2. La disciplina della successione di norme amministrative sanzionatorie. - 3. L’influsso della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU sulla disciplina della successione di norme amministrative punitive. - 3.1. L’evoluzione in senso teleologico della nozione di “pena” nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale. - 3.2. Le ricadute della nozione teleologica di “pena” sulla disciplina della successione di norme amministrative punitive. - 4. Regime delle forme di successione che coinvolgono almeno una norma amministrativa punitiva. - 4.1. Successione tra una norma permissiva e una norma amministrativa punitiva. - 4.2. Successione tra una norma amministrativa punitiva e una norma permissiva. - 4.3. Successione tra una norma amministrativa punitiva e un’altra norma amministrativa punitiva. - 4.4. Successione tra una norma incriminatrice e una norma amministrativa punitiva. - 4.5. Successione tra una norma amministrativa punitiva e una norma incriminatrice. - 5. Gli avvicendamenti di diritto punitivo prodotti dai dd.ll. n. 6/2020 e n. 19/2020. - 5.1. Ragioni e risultati del passaggio dal d.l. n. 6/2020 al d.l. n. 19/2020. - 5.1.1. Profili di diritto punitivo del d.l. n. 6/2020. - 5.1.2. Profili di diritto punitivo del d.l. n. 19/2020. - 5.2. I casi di avvicendamento. - 5.2.1. Primo caso: da reato a fatto lecito. - 5.2.2. Secondo caso: da reato a illecito amministrativo punitivo. - 5.2.3. Terzo caso: da reato a reato. - NOTE


Premessa.

La recente, vorticosa successione di decreti legge volti a fronteggiare la cd. fase 1 del­l’emergenza Covid-19 [1] offre una preziosa occasione di riflessione su un tema, il rapporto tra reato e illecito amministrativo punitivo, di cui la Corte costituzionale si è occupata di frequente negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Si è affermata così l’idea che le due figure
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