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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 11. La sospensione dei termini processuali nonché per lo svolgimento delle attività di mediazione, negoziazione assistita e di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Dalla “fase 1” alla “fase 2”
Diego Ragozini
Il capitolo esamina le norme in tema di sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali contenute nell’art. 83 del d.l. n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28. Tale disciplina esprime la scelta del legislatore di contemperare l’esigenza di contrastare sull’intero territorio nazionale l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la necessità di garantire la continuità della tutela giurisdizionale indilazionabile per alcune categorie di diritti primari specificatamente individuati.
Il bilanciamento è avvenuto introducendo norme eccezionali – e quindi esentate dall’interpretazione analogica - di portata rara nell’ordinamento giuridico che hanno introdotto la sospensione dei termini processuali ed il rinvio d’ufficio delle udienze per intere materie di controversie, oltre che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per alcuni diritti sostanziali che per la loro conformazione - si pensi tra le varie ipotesi, all’interruzione dell’usucapione o alla domanda revocatoria - possono essere esercitati solo tramite domanda giudiziale.
Come noto, il decreto legge distingue due periodi: l’uno dal 9 all’11 maggio, di sospensione generalizzata, se non per alcuni eccezionali affari; il secondo, a partire dal 12 maggio al 31 luglio che vede come protagonisti i capi dei singoli Uffici giudiziari, tenuti ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel quadro del rispetto delle norme imposte a tutela della salute.
Si approfondisce la portata delle misure di rilievo processuale - a volte dalla non chiara formulazione -esaminando con particolare attenzione ai profili pratici, la portata della sospensione di ogni tipo di termine processuale, compresi i c.d. termini a ritroso, e lanorma che sospende il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti sostanziali a conformazione processuale.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Le controversie civili non soggette ai rinvii d’ufficio: l’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. - 3. La sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. - 4. La sospensione dei termini per i procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per i procedimenti di negoziazione assistita disciplinati dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. - 5. La sospensione dei termini sostanziali. Profili pratici. - NOTE
1. Premessa.
Il presente contributo si propone di esaminare gli effetti di natura processuale [1] derivanti dalla legislazione emergenziale prodotta nei mesi di febbraio-aprile 2020 [2], dettata dall’esigenza di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
Si tratta di prime riflessioni sulla disciplina contenuta nell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
[continua ..]
Diego Ragozini
Il capitolo esamina le norme in tema di sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali contenute nell’art. 83 del d.l. n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28. Tale disciplina esprime la scelta del legislatore di contemperare l’esigenza di contrastare sull’intero territorio nazionale l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la necessità di garantire la continuità della tutela giurisdizionale indilazionabile per alcune categorie di diritti primari specificatamente individuati.
Il bilanciamento è avvenuto introducendo norme eccezionali – e quindi esentate dall’interpretazione analogica - di portata rara nell’ordinamento giuridico che hanno introdotto la sospensione dei termini processuali ed il rinvio d’ufficio delle udienze per intere materie di controversie, oltre che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per alcuni diritti sostanziali che per la loro conformazione - si pensi tra le varie ipotesi, all’interruzione dell’usucapione o alla domanda revocatoria - possono essere esercitati solo tramite domanda giudiziale.
Come noto, il decreto legge distingue due periodi: l’uno dal 9 all’11 maggio, di sospensione generalizzata, se non per alcuni eccezionali affari; il secondo, a partire dal 12 maggio al 31 luglio che vede come protagonisti i capi dei singoli Uffici giudiziari, tenuti ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel quadro del rispetto delle norme imposte a tutela della salute.
Si approfondisce la portata delle misure di rilievo processuale - a volte dalla non chiara formulazione -esaminando con particolare attenzione ai profili pratici, la portata della sospensione di ogni tipo di termine processuale, compresi i c.d. termini a ritroso, e lanorma che sospende il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti sostanziali a conformazione processuale.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Le controversie civili non soggette ai rinvii d’ufficio: l’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. - 3. La sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. - 4. La sospensione dei termini per i procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per i procedimenti di negoziazione assistita disciplinati dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. - 5. La sospensione dei termini sostanziali. Profili pratici. - NOTE
1. Premessa.
Il presente contributo si propone di esaminare gli effetti di natura processuale [1] derivanti dalla legislazione emergenziale prodotta nei mesi di febbraio-aprile 2020 [2], dettata dall’esigenza di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
Si tratta di prime riflessioni sulla disciplina contenuta nell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
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