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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 6. Organi collegiali e videoconferenza: società, enti pubblici, associazioni, fondazioni e condominio
Stefano Riccio e Gian Andrea Chiesi
L’emergenza sanitaria, figlia della diffusione del virus COVID-19 e - soprattutto - la sua durata pressoché indeterminabile con certezza (benché, allo stato, fissata al 31 luglio 2020) costringe l’intera società e, all'interno di essa, l'ordinamento giuridico, ad adeguarsi a nuove realtà comunicative e di sviluppo delle relazioni sociali e professionali.
Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, è chiaro che il funzionamento degli organi collegiali, quale che sia l’ente di cui facciano parte, necessariamente deve tentare di trasformare la situazione patologica (distanziamento sociale, divieto di riunioni ed altre misure simili) in una disciplina regolare, se si vuole evitare di paralizzare - nei fatti, a data incerta - l’attività dell'ente medesimo: tale trasformazione - recte, adattamento - non presenta, però, le stesse difficoltà per tutti gli enti, posto che, in effetti, in alcune delle norme dettate dal legislatore emergenziale è ravvisabile semplicemente una ulteriore spinta verso l’utilizzo della videoconferenza, quale modalità - già prevista - di svolgimento del momento operativo dell’organo collegiale.
Per tentare di comprendere come operare la suddetta trasformazione è, però, necessario coordinare la nuova regolamentazione con le norme che regolano la fisiologia pre-emergenziale per capirne le rationes sottese, affinchè queste, con le modalità adeguate, possano essere osservate anche nella fase emergenziale.
Anche alla luce di tutto quanto detto, singolare appare la mancata regolamentazione della realtà condominiale, compito indefettibile che – di fronte al silenzio del legislatore al tempo della emergenza sanitaria – spetterà all’interprete.
PAROLE CHIAVE: enti pubblici
- società
- fondazioni
- condominio
Sommario:
1. Premessa. - 2. Lo svolgimento delle assemblee di società (ed enti) nella legislazione Covid-19. - 3. La videoconferenza nel codice civile: l’impatto della normativa emergenziale. - 4. L’art. 73 e la semplificazione in materia di organi collegiali. - 5. L’assemblea di condominio: una dimenticanza emendabile? - 5.1. (Segue) L’assemblea in videoconferenza: a) la tesi contraria. - 5.2. (Segue) b) la tesi favorevole. - 5.3. (Segue) Il voto per corrispondenza. - NOTE
1. Premessa.
Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, trova una propria regolamentazione, nella decretazione emergenziale, l’attività degli organi collegiali.
In particolare, l’art. 73 del succitato decreto abilita il ricorso alla
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Stefano Riccio e Gian Andrea Chiesi
L’emergenza sanitaria, figlia della diffusione del virus COVID-19 e - soprattutto - la sua durata pressoché indeterminabile con certezza (benché, allo stato, fissata al 31 luglio 2020) costringe l’intera società e, all'interno di essa, l'ordinamento giuridico, ad adeguarsi a nuove realtà comunicative e di sviluppo delle relazioni sociali e professionali.
Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, è chiaro che il funzionamento degli organi collegiali, quale che sia l’ente di cui facciano parte, necessariamente deve tentare di trasformare la situazione patologica (distanziamento sociale, divieto di riunioni ed altre misure simili) in una disciplina regolare, se si vuole evitare di paralizzare - nei fatti, a data incerta - l’attività dell'ente medesimo: tale trasformazione - recte, adattamento - non presenta, però, le stesse difficoltà per tutti gli enti, posto che, in effetti, in alcune delle norme dettate dal legislatore emergenziale è ravvisabile semplicemente una ulteriore spinta verso l’utilizzo della videoconferenza, quale modalità - già prevista - di svolgimento del momento operativo dell’organo collegiale.
Per tentare di comprendere come operare la suddetta trasformazione è, però, necessario coordinare la nuova regolamentazione con le norme che regolano la fisiologia pre-emergenziale per capirne le rationes sottese, affinchè queste, con le modalità adeguate, possano essere osservate anche nella fase emergenziale.
Anche alla luce di tutto quanto detto, singolare appare la mancata regolamentazione della realtà condominiale, compito indefettibile che – di fronte al silenzio del legislatore al tempo della emergenza sanitaria – spetterà all’interprete.
PAROLE CHIAVE: enti pubblici - società - fondazioni - condominio
Sommario:
1. Premessa. - 2. Lo svolgimento delle assemblee di società (ed enti) nella legislazione Covid-19. - 3. La videoconferenza nel codice civile: l’impatto della normativa emergenziale. - 4. L’art. 73 e la semplificazione in materia di organi collegiali. - 5. L’assemblea di condominio: una dimenticanza emendabile? - 5.1. (Segue) L’assemblea in videoconferenza: a) la tesi contraria. - 5.2. (Segue) b) la tesi favorevole. - 5.3. (Segue) Il voto per corrispondenza. - NOTE
1. Premessa.
Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, trova una propria regolamentazione, nella decretazione emergenziale, l’attività degli organi collegiali.
In particolare, l’art. 73 del succitato decreto abilita il ricorso alla
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