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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 9. Il problematico impatto della normativa di contrasto dell'emergenza epidemiologica sul diritto di famiglia
Alessio Marfè
Le disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 incidono profondamente su molte tematiche del diritto di famiglia, producendo effetti diretti ed indiretti sulla crisi familiare, di natura sia personale che economica.
L’aspetto maggiormente discusso è rappresentato dal difficile bilanciamento tra il diritto-dovere di frequentazione della prole da parte del genitore non convivente e le stringenti limitazioni alla libertà di circolazione delle persone disposte dai d.P.C.M. e dalle ordinanze dei Presidenti delle Regioni. Nello specifico, si è posto il problema di comprendere se, alla luce della normativa emergenziale emessa dalle autorità competenti, il diritto di visita genitoriale dovesse intendersi momentaneamente - ma per un tempo indefinito - sospeso (salvo il suo esercizio “a distanza”, con strumenti di comunicazione telematici), oppure se invece esso potesse continuare ad essere esercitato regolarmente, seppure con le dovute cautele imposte dalle disposizioni vigenti. Come si vedrà, sul tema ha inciso in maniera significativa, seppure non risolutiva, il recente d.P.C.M. del 26 aprile 2020.
Altre questioni, sia di diritto processuale che sostanziale, hanno invece investito gli obblighi di mantenimento previsti nell’ambito del diritto di famiglia.
In particolare, da un punto di vista processuale, ci si è chiesti se, alla luce del disposto dell’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, le cause relative ad obblighi di mantenimento derivanti da rapporti di famiglia debbano necessariamente essere trattate dagli uffici giudiziari competenti, perché rientranti nell’elenco delle sopra citate disposizioni e, nello specifico, all’interno della voce “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, oppure se, come da previsione generale per tutti i procedimenti civili (ex art. 83, comma 1, d.l. n. 18/2020), debbano essere rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020, con la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di consentirne il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020.
Com’è evidente, la sorte delle cause aventi ad oggetto obblighi di mantenimento (e quindi della quasi totalità delle cause in materia di diritto di famiglia) dipende dalla identificazione di questo tipo di obbligazioni con quelle “alimentari”, le sole ad essere espressamente ricomprese nel novero dei procedimenti che non è possibile rinviare d’ufficio. La soluzione di tale questione esegetica può avere portata dirompente sull’organizzazione degli uffici giudiziari, potendo spaziare dal rinvio pressoché generalizzato dei procedimenti in materia di famiglia (salvo che non rientrino nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 18/2020) alla trattazione di ognuno di essi (ad eccezione di quegli sporadici casi in cui non sia stata richiesto o non si imponga, per la presenza di figli minorenni, la previsione di un contributo economico a favore di una parte). La risoluzione dell'esposto problema interpretativo assume ancor più rilevanza perché alle cause rientranti nell’elenco di cui all’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 18/2020 non è applicabile la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti processuali civili, di cui al comma secondo del medesimo articolo. Dovrà inoltre verificarsi l’impatto sulla questione della l. 24 aprile 2020 n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 18/2020, e del successivo d.l. n. 28/2020.
La crisi economica innescata dall’epidemia ha inciso in maniera significativa sulle capacità reddituali delle famiglie, con effetti che rischiano di aggravarsi nel prossimo futuro. Si è posto il problema, quindi, di capire se l’azzeramento o la drastica riduzione dei redditi dei soggetti obbligati al pagamento di un assegno di mantenimento possano comportare - e, in caso di risposta affermativa, con quali strumenti processuali - la riduzione dell’importo del contributo economico previsto. Ci si è chiesti, inoltre, se l’inadempimento all’obbligo di versamento dell’assegno, da parte di soggetto divenuto indigente, possa ritenersi in un qualche modo “giustificato”, perché dovuto ad una sopravvenuta incapacità di farvi fronte, con la conseguente esclusione di qualunque forma di responsabilità civile in capo al debitore inadempiente.
Infine, alla luce del disposto dell’art. 1 del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che disciplina il passaggio alla c.d. “fase due” dell’epidemia, consentendo gli spostamenti per incontrare i propri “congiunti”, si andrà alla ricerca dell’esatta delimitazione dei confini di questa incerta categoria.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Bigenitorialità e diritto-dovere di visita della prole da parte del genitore non convivente ai tempi del Covid-19. Profili sostanziali. - 2.1. (Segue) La c.d. “Fase 2” dell’epidemia. Le novità introdotte dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 e dal d.l. n. 33/2020. - 2.2. Bigenitorialità e diritto-dovere di visita della prole da parte del genitore non convivente ai tempi del Covid-19. Profili processuali. - 3. Obblighi di mantenimento dei familiari e relativi procedimenti giudiziali. Le incertezze interpretative causate dalla normativa di gestione e contenimento dell’emergenza. - 4. La crisi economica provocata dal lockdown e le sue conseguenze sugli obblighi di mantenimento in materia di diritto di famiglia. - 5. L’art. 1 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 e la possibilità di spostarsi per incontrare i “congiunti”. Alla ricerca dell’esatta definizione di una categoria dalle opache linee di confine. - NOTE
1. Premessa.
Le disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 incidono profondamente su molte tematiche del diritto di famiglia, producendo effetti diretti ed indiretti sulla crisi familiare, di natura sia personale che economica.
L’aspetto maggiormente discusso, non solo sul piano della scienza giuridica ma anche a livello mediatico, che ha peraltro già comportato l’emanazione di numerosissimi provvedimenti giudiziali
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Alessio Marfè
Le disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 incidono profondamente su molte tematiche del diritto di famiglia, producendo effetti diretti ed indiretti sulla crisi familiare, di natura sia personale che economica.
L’aspetto maggiormente discusso è rappresentato dal difficile bilanciamento tra il diritto-dovere di frequentazione della prole da parte del genitore non convivente e le stringenti limitazioni alla libertà di circolazione delle persone disposte dai d.P.C.M. e dalle ordinanze dei Presidenti delle Regioni. Nello specifico, si è posto il problema di comprendere se, alla luce della normativa emergenziale emessa dalle autorità competenti, il diritto di visita genitoriale dovesse intendersi momentaneamente - ma per un tempo indefinito - sospeso (salvo il suo esercizio “a distanza”, con strumenti di comunicazione telematici), oppure se invece esso potesse continuare ad essere esercitato regolarmente, seppure con le dovute cautele imposte dalle disposizioni vigenti. Come si vedrà, sul tema ha inciso in maniera significativa, seppure non risolutiva, il recente d.P.C.M. del 26 aprile 2020.
Altre questioni, sia di diritto processuale che sostanziale, hanno invece investito gli obblighi di mantenimento previsti nell’ambito del diritto di famiglia.
In particolare, da un punto di vista processuale, ci si è chiesti se, alla luce del disposto dell’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, le cause relative ad obblighi di mantenimento derivanti da rapporti di famiglia debbano necessariamente essere trattate dagli uffici giudiziari competenti, perché rientranti nell’elenco delle sopra citate disposizioni e, nello specifico, all’interno della voce “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, oppure se, come da previsione generale per tutti i procedimenti civili (ex art. 83, comma 1, d.l. n. 18/2020), debbano essere rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020, con la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di consentirne il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020.
Com’è evidente, la sorte delle cause aventi ad oggetto obblighi di mantenimento (e quindi della quasi totalità delle cause in materia di diritto di famiglia) dipende dalla identificazione di questo tipo di obbligazioni con quelle “alimentari”, le sole ad essere espressamente ricomprese nel novero dei procedimenti che non è possibile rinviare d’ufficio. La soluzione di tale questione esegetica può avere portata dirompente sull’organizzazione degli uffici giudiziari, potendo spaziare dal rinvio pressoché generalizzato dei procedimenti in materia di famiglia (salvo che non rientrino nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 18/2020) alla trattazione di ognuno di essi (ad eccezione di quegli sporadici casi in cui non sia stata richiesto o non si imponga, per la presenza di figli minorenni, la previsione di un contributo economico a favore di una parte). La risoluzione dell'esposto problema interpretativo assume ancor più rilevanza perché alle cause rientranti nell’elenco di cui all’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 18/2020 non è applicabile la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti processuali civili, di cui al comma secondo del medesimo articolo. Dovrà inoltre verificarsi l’impatto sulla questione della l. 24 aprile 2020 n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 18/2020, e del successivo d.l. n. 28/2020.
La crisi economica innescata dall’epidemia ha inciso in maniera significativa sulle capacità reddituali delle famiglie, con effetti che rischiano di aggravarsi nel prossimo futuro. Si è posto il problema, quindi, di capire se l’azzeramento o la drastica riduzione dei redditi dei soggetti obbligati al pagamento di un assegno di mantenimento possano comportare - e, in caso di risposta affermativa, con quali strumenti processuali - la riduzione dell’importo del contributo economico previsto. Ci si è chiesti, inoltre, se l’inadempimento all’obbligo di versamento dell’assegno, da parte di soggetto divenuto indigente, possa ritenersi in un qualche modo “giustificato”, perché dovuto ad una sopravvenuta incapacità di farvi fronte, con la conseguente esclusione di qualunque forma di responsabilità civile in capo al debitore inadempiente.
Infine, alla luce del disposto dell’art. 1 del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che disciplina il passaggio alla c.d. “fase due” dell’epidemia, consentendo gli spostamenti per incontrare i propri “congiunti”, si andrà alla ricerca dell’esatta delimitazione dei confini di questa incerta categoria.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Bigenitorialità e diritto-dovere di visita della prole da parte del genitore non convivente ai tempi del Covid-19. Profili sostanziali. - 2.1. (Segue) La c.d. “Fase 2” dell’epidemia. Le novità introdotte dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 e dal d.l. n. 33/2020. - 2.2. Bigenitorialità e diritto-dovere di visita della prole da parte del genitore non convivente ai tempi del Covid-19. Profili processuali. - 3. Obblighi di mantenimento dei familiari e relativi procedimenti giudiziali. Le incertezze interpretative causate dalla normativa di gestione e contenimento dell’emergenza. - 4. La crisi economica provocata dal lockdown e le sue conseguenze sugli obblighi di mantenimento in materia di diritto di famiglia. - 5. L’art. 1 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 e la possibilità di spostarsi per incontrare i “congiunti”. Alla ricerca dell’esatta definizione di una categoria dalle opache linee di confine. - NOTE
1. Premessa.
Le disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 incidono profondamente su molte tematiche del diritto di famiglia, producendo effetti diretti ed indiretti sulla crisi familiare, di natura sia personale che economica.
L’aspetto maggiormente discusso, non solo sul piano della scienza giuridica ma anche a livello mediatico, che ha peraltro già comportato l’emanazione di numerosissimi provvedimenti giudiziali
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