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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 7. Le misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori

Marco Ghionni Crivelli Visconti

L’emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 ha avuto delle conseguenze molto significative nel mondo del lavoro. Per la prima volta da quando esiste la regolamentazione dei servizi essenziali quello che è sempre stato considerato essenziale per il regolare svolgimento del vivere civile, non lo è necessariamente più in questa epoca di emergenza determinata dalla pandemia. L’emergenza ha comportato l’individuazione di nuovi servizi essenziali quali la filiera agro-alimentare, il trasporto, la logistica, la distribuzione commerciale dei prodotti alimentari etc., prima di oggi non contemplati dalla disciplina avente ad oggetto i servizi essenziali.

Gli interventi normativi che si sono succeduti frenetici hanno dovuto contemperare le imprescindibili esigenze di tutela della salute pubblica e della necessaria fruizione dei servizi essenziali con quelle della tutela dei lavoratori. Inevitabilmente la direzione degli interventi normativi ha dovuto essere duplice in quanto, da una parte, si è richiesto un impegno straordinario a tutti i lavoratori addetti ai predetti servizi essenziali, dall’altra parte si è dovuti intervenire a sostegno di tutti quei lavoratori addetti a servizi che essenziali non sono ed in cui il lavoro ha subito un drastico ridimensionamento allorquando non è stato del tutto sospeso.

Quanto al primo settore si è esaminata la disciplina introdotta con il d. P.C.M. dell’11 marzo 2020 con cui il governo, oltre a disporre la sospensione di tutte le attività considerate non essenziali o comunque incompatibili con l’attuazione delle misure volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, ha dettato le regole e le linee guida per lo svolgimento delle attività non sospese ed il funzionamento dei servizi essenziali.

Quindi ci si è soffermati sul contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, stipulato il 14 marzo 2020 tra il Governo e le organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali e successivamente aggiornato in data 24.04.2020. Il Protocollo individua le linee guida e le modalità per poter organizzare “in sicurezza” lo svolgimento del lavoro nelle aziende che non hanno sospeso la loro attività nel periodo emergenziale. Il Protocollo non è stato concepito come atto vincolante, tuttavia, si tratta di un eccezionale strumento di tutela per i lavoratori in questa fase emergenziale in quanto una sua inosservanza da parte del datore di lavoro, che determini una lesione in punto di sicurezza sul luogo di lavoro, rende probabilmente possibile che un lavoratore rifiuti di prestare la propria attività in quanto i luoghi di lavoro sarebbero privi dei sufficienti livelli di protezione richiesti.

Con riferimento, invece, alla disciplina emergenziale introdotta al fine di tutelare i lavoratori la cui prestazione è stata sospesa o ridotta, ci si è soffermati sulla importante previsione con cui è stato introdotto un vero e proprio divieto - temporaneo - alla facoltà di licenziare da parte di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, ed a prescindere dal numero dei dipendenti addetti.

Si sono analizzati nel dettaglio, infine, i presupposti, i requisiti, le caratteristiche e le modalità di erogazione di tutte le misure a sostegno del reddito dei lavoratori la cui prestazione lavorativa parimenti è stata sospesa o ridotta. Si fa riferimento non solo alle nuove ipotesi di cassa integrazione guadagni con causale “emergenza COVID-19”, ma anche alle peculiari tipologie di congedi straordinari introdotti sia per i lavoratori privati che per quelli del pubblico impiego, sia a tutte le altre misure a sostegno delle diverse categorie di lavoratori.    

PAROLE CHIAVE: lavoratori

Sommario:

1. Premessa. - 2. Le misure a sostegno del (non)lavoro. - 2.1. Il blocco dei licenziamenti. - 2.2. La Cassa integrazione. - 2.3. I congedi straordinari per i lavoratori genitori del settore privato e del settore pubblico. - 2.4. L’estensione dei benefici della l. n. 104/1992. - 2.5. Le misure a sostegno delle altre categorie di lavoratori. - 2.6. La speciale tutela per i lavoratori sottoposti al periodo di sorveglianza attiva. - 2.7. Proroghe. - 3. Le misure a sostegno del (super)lavoro nei nuovi servizi essenziali. - 3.1. Il Protocollo del 14 marzo 2020. - NOTE


1. Premessa.

L’emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 che ha completamente stravolto la vita di tutti, ha avuto delle conseguenze particolarmente significative anche nel mondo del lavoro. Per la prima volta da quando esiste la regolamentazione dei servizi essenziali ci si è resi conto che quello che è sempre stato considerato essenziale per il regolare svolgimento del vivere civile, non lo è affatto in questa epoca di emergenza determinata dalla pandemia. L’emergenza ha
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