Acquista il libro

Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

home / Indice Generale / CAPITOLO 32. La libertà religiosa nell´emergenza da Covid-19

torna all'indice stampa


CAPITOLO 32. La libertà religiosa nell´emergenza da Covid-19

Valerio D’Alò

La pandemia da COVID-19 ha imposto a tutti gli Stati del mondo di adottare misure volte a gestire il rischio, remoto o realizzato, derivante dalla diffusione del virus. Ciò al fine di tutelare la salute degli individui quale diritto fondamentale e interesse della collettività, riconosciuto e garantito come tale non solo dalla Costituzione italiana, ma altresì dalle Carte sovranazionali dei diritti.

E in questa prospettiva richiede di essere analizzata la inevitabile compressione degli altri diritti e libertà costituzionali, il cui pieno esercizio può pregiudicare il raggiungimento dello scopo perseguito. Tuttavia, ricordando l’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 85/2013), per cui “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”, altrimenti “si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”, è necessario valutare le misure adottate secondo gli ordinari criteri di bilanciamento della ragionevolezza e della proporzionalità, pur nella consapevolezza del ruolo ricoperto dai principi di precauzione e di emergenza nel contesto del rischio.

Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche si intende illustrare, dunque, l’impatto delle regole di emergenza sui principi che governano la disciplina del fattore religioso, rappresentati dalla libertà religiosa, da un lato, e dall’autonomia e libertà confessionale, dall’altro.

Il tutto non mancando di raffrontare diverse opzioni normative quali quelle adottate in Polonia e in Spagna, altro esempio di Stati concordatari europei.

Sommario:

1. Premessa. - 2. Le limitazioni all’esercizio pubblico del culto come tecnica di gestione del rischio: questioni problematiche. Dalla “fase 1” di contenimento dell’emergenza … - 3. … alla “fase 2” della convivenza con il virus. - 4. Uno sguardo comparato: l’esperienza della Polonia e della Spagna. - 5. Osservazioni conclusive. - NOTE


1. Premessa.

La pandemia da Covid-19 ha imposto a tutti gli Stati del mondo di adottare misure volte a gestire il rischio, remoto o realizzato, derivante dalla diffusione del virus. Ciò al fine di tutelare la salute degli individui quale diritto fondamentale e interesse della collettività, riconosciuto e garantito non solo dalla Costituzione italiana (art. 32), ma altresì dalle Carte sovranazionali dei diritti (v. art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
[continua ..]


  • Giappichelli Social