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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 14. L´impatto dell´epidemia sui procedimenti di protezione internazionale
Luca Perilli
La disposizioni del d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020 che interessano il processo esecutivo sono due: l’art. 83, che concerne in generale la disciplina dell’attività giudiziaria nel settore civile al tempo del COVID; l’art. 54-ter, che prevede la sospensione dei processi esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
L’obiettivo del presente lavoro è, da un lato, quello di suggerire delle soluzioni interpretative rispetto all’applicazione dell’art. 83 cit. al processo esecutivo, anche tenuto conto di quanto emerso dai vari protocolli operativi già pubblicati, e, dall’altro lato, quello di fornire una prima lettura dell’art. 54-ter, cit., atteso il rilevante numero di procedure esecutive avanti ad oggetto la c.d. prima casa pendenti presso i Tribunali del Paese.
Quanto a quest’ultima disposizione, a fronte di un dato letterale che potrebbe far ritenere che sia preclusa, nel periodo di tempo considerato, l’adozione di qualsivoglia atto esecutivo, si propone una lettura teleologico-sistematica della stessa, secondo cui tanto la fase del trasferimento quanto quella della distribuzione del ricavato della vendita forzata restano insensibili alla sospensione di cui si tratta.
Sommario:
1. Premessa. - 2. La sospensione dei termini. - 3. Le riunioni in camera di consiglio. - 4. Le sospensive. - 5. La trattazione dei processi nel merito con contraddittorio cartolare. - NOTE
1. Premessa.
Le ventisei sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 [1], hanno competenze estese in materia di diritto dell’immigrazione [2].
La considerazione dell’impatto dell’epidemia sul lavoro delle sezioni sarà qui limitata alle controversie di
[continua ..]
Luca Perilli
La disposizioni del d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020 che interessano il processo esecutivo sono due: l’art. 83, che concerne in generale la disciplina dell’attività giudiziaria nel settore civile al tempo del COVID; l’art. 54-ter, che prevede la sospensione dei processi esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
L’obiettivo del presente lavoro è, da un lato, quello di suggerire delle soluzioni interpretative rispetto all’applicazione dell’art. 83 cit. al processo esecutivo, anche tenuto conto di quanto emerso dai vari protocolli operativi già pubblicati, e, dall’altro lato, quello di fornire una prima lettura dell’art. 54-ter, cit., atteso il rilevante numero di procedure esecutive avanti ad oggetto la c.d. prima casa pendenti presso i Tribunali del Paese.
Quanto a quest’ultima disposizione, a fronte di un dato letterale che potrebbe far ritenere che sia preclusa, nel periodo di tempo considerato, l’adozione di qualsivoglia atto esecutivo, si propone una lettura teleologico-sistematica della stessa, secondo cui tanto la fase del trasferimento quanto quella della distribuzione del ricavato della vendita forzata restano insensibili alla sospensione di cui si tratta.
Sommario:
1. Premessa. - 2. La sospensione dei termini. - 3. Le riunioni in camera di consiglio. - 4. Le sospensive. - 5. La trattazione dei processi nel merito con contraddittorio cartolare. - NOTE
1. Premessa.
Le ventisei sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 [1], hanno competenze estese in materia di diritto dell’immigrazione [2].
La considerazione dell’impatto dell’epidemia sul lavoro delle sezioni sarà qui limitata alle controversie di
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