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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 15. La gestione dell'udienza “a distanza” all'epoca del Covid-19
Vincenzo Pappalardo
L’emergenza in atto ha rappresentato fattore di incentivo all’utilizzo degli strumenti tecnologici già da tempo a disposizione degli operatori della giustizia.
Il comma 7 dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - e segnatamente le disposizioni di cui alle lett. f, che prevede la celebrazione dell’udienza civile “da remoto”, ed h, che prevede la celebrazione dell’udienza con trattazione scritta - indica nelle infrastrutture del processo civile telematico il mezzo per garantire la continuità della giurisdizione anche durante la crisi pandemica.
Ci si è proposti di verificare se il dettato normativo consenta di delineare un modello di udienza civile alternativo rispetto a quello tradizionale dell’udienza cd. “fisica.
Attraverso una breve disamina della normativa di riferimento, e dei protocolli di intesa adottati - in conformità a quanto previsto dalla delibera 26 marzo 2020 n.186/VV/2020 “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte” -presso i Tribunali di Milano, Napoli, Roma e Torino, con uno sguardo rivolto anche a quanto avvenuto presso la Corte di Cassazione, si è tentato di individuare i passaggi salienti di entrambe le tipologie di udienza – “da remoto” e “cartolare” - “a distanza”.
L’attenzione si è soffermata sui principali problemi emersi in queste primissime fasi di attuazione delle norme emergenziali, e su quelli che si prospettano, non ultimo, quello della sicurezza dei dati, da sempre a rischio in tutti i collegamenti telematici.
Pur nella consapevolezza della necessità di più decisi ed incisivi interventi, sia normativi (come più volte ribadito anche dal C.S.M.), sia tecnici, è emerso un modello di udienza “a distanza” che appare in grado di divenire strumento utilizzabile anche al di fuori dei ristretti confini temporali dell’emergenza sanitaria.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Le norme di riferimento. - 3. L’udienza ex art. 83, comma 7, lett. f). - 3.1. Gli aspetti tecnici. - 3.2. Gli aspetti pratici. - 3.2.1. (Segue) La celebrazione da remoto … con la presenza del giudice in ufficio. - 4. L’udienza ex art. 83, comma 7, lett. h). - 5. Conclusioni.
1. Premessa.
L’emergenza in atto ha rappresentato fattore di incentivo all’utilizzo degli strumenti tecnologici già da tempo a disposizione degli operatori della giustizia, ai quali il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo modificato dal d.l. 30 aprile
[continua ..]
Vincenzo Pappalardo
L’emergenza in atto ha rappresentato fattore di incentivo all’utilizzo degli strumenti tecnologici già da tempo a disposizione degli operatori della giustizia.
Il comma 7 dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - e segnatamente le disposizioni di cui alle lett. f, che prevede la celebrazione dell’udienza civile “da remoto”, ed h, che prevede la celebrazione dell’udienza con trattazione scritta - indica nelle infrastrutture del processo civile telematico il mezzo per garantire la continuità della giurisdizione anche durante la crisi pandemica.
Ci si è proposti di verificare se il dettato normativo consenta di delineare un modello di udienza civile alternativo rispetto a quello tradizionale dell’udienza cd. “fisica.
Attraverso una breve disamina della normativa di riferimento, e dei protocolli di intesa adottati - in conformità a quanto previsto dalla delibera 26 marzo 2020 n.186/VV/2020 “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte” -presso i Tribunali di Milano, Napoli, Roma e Torino, con uno sguardo rivolto anche a quanto avvenuto presso la Corte di Cassazione, si è tentato di individuare i passaggi salienti di entrambe le tipologie di udienza – “da remoto” e “cartolare” - “a distanza”.
L’attenzione si è soffermata sui principali problemi emersi in queste primissime fasi di attuazione delle norme emergenziali, e su quelli che si prospettano, non ultimo, quello della sicurezza dei dati, da sempre a rischio in tutti i collegamenti telematici.
Pur nella consapevolezza della necessità di più decisi ed incisivi interventi, sia normativi (come più volte ribadito anche dal C.S.M.), sia tecnici, è emerso un modello di udienza “a distanza” che appare in grado di divenire strumento utilizzabile anche al di fuori dei ristretti confini temporali dell’emergenza sanitaria.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Le norme di riferimento. - 3. L’udienza ex art. 83, comma 7, lett. f). - 3.1. Gli aspetti tecnici. - 3.2. Gli aspetti pratici. - 3.2.1. (Segue) La celebrazione da remoto … con la presenza del giudice in ufficio. - 4. L’udienza ex art. 83, comma 7, lett. h). - 5. Conclusioni.
1. Premessa.
L’emergenza in atto ha rappresentato fattore di incentivo all’utilizzo degli strumenti tecnologici già da tempo a disposizione degli operatori della giustizia, ai quali il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo modificato dal d.l. 30 aprile
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