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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 37. L´emergenza sanitaria nella Repubblica dei LEA. La tutela multilivello del diritto alla salute.
Emanuele Scatola
L’emergenza Covid19 ha posto al centro del dibattito il tema delle disparità territoriali nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto a ricevere determinate prestazioni sanitarie.
La tensione tra la protezione dei diritti che trovano attuazione mediante una prestazione erogata dal settore pubblico e la tutela dell’equilibrio dei bilanci, che condiziona tale erogazione, è stata acuita dalla sfida alla pandemia, che ha accentuato le preesistenti disfunzioni del servizio sanitario e le diseguaglianze territoriali.
Nell’attuale assetto ordinamentale, la tutela della salute è affidata a due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, al quale è demandato il compito di organizzare sul territorio il servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni.
La materia “tutela della salute”, rientrante nella potestà legislativa concorrente, si interseca con la competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), segnatamente, per quanto riguarda la materia sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza (LEA). I livelli essenziali costituiscono la soglia di garanzia dei diritti sottratta ad ogni ipotesi di differenziazione territoriale e di condizionamento finanziario.
Tali livelli essenziali, una volta fissati, identificano il grado di tutela indefettibile dei diritti che si traduce in prestazioni esigibili, il cui finanziamento è costituzionalmente necessario anche nelle fasi avverse del ciclo economico.
Alle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato riservato, tuttavia, un vero e proprio statuto giuridico differenziato, fortemente limitativo della capacità non soltanto di erogare prestazioni aggiuntive, ma anche, in taluni casi, di assicurare quelle inerenti ai livelli essenziali.
L’emergenza sanitaria ha mostrato, inoltre, come l’emancipazione dal condizionamento finanziario del diritto fondamentale alla salute non possa essere limitata ai soli livelli essenziali.
Dopo anni di giurisprudenza sui “diritti finanziariamente condizionati” e sulla gradualità nell'attuazione dei diritti nei momenti di crisi economica, la Corte costituzionale è giunta alla recente e decisiva affermazione secondo la quale “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Il diritto alla salute come diritto all’erogazione di prestazioni sanitarie. - 3. Brevi cenni sulla nascita del SSN e sulle riforme successive. - 4. La tutela multilivello del diritto alla salute. - 5. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - 6. I livelli essenziali di assistenza. - 7. Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale tra tutela della salute ed equilibrio dei bilanci. - 8. Il bilanciamento “ineguale” nella giurisprudenza costituzionale del 2020. - 9. Considerazioni conclusive. - NOTE
1. Premessa.
Sin dagli albori della teoria finanziaria è stato individuato il concetto di indivisibilità dei vantaggi connessi ai servizi pubblici. Un passo decisivo nella costruzione della teoria dei servizi pubblici è stato realizzato proprio allorché gli studiosi hanno delineato, con precisione, i tratti del bene pubblico rispetto a quelli dei beni privati.
Se per beni pubblici intendiamo i beni non rivali e non escludibili nel consumo è giocoforza inferire che i
[continua ..]
Emanuele Scatola
L’emergenza Covid19 ha posto al centro del dibattito il tema delle disparità territoriali nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto a ricevere determinate prestazioni sanitarie.
La tensione tra la protezione dei diritti che trovano attuazione mediante una prestazione erogata dal settore pubblico e la tutela dell’equilibrio dei bilanci, che condiziona tale erogazione, è stata acuita dalla sfida alla pandemia, che ha accentuato le preesistenti disfunzioni del servizio sanitario e le diseguaglianze territoriali.
Nell’attuale assetto ordinamentale, la tutela della salute è affidata a due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, al quale è demandato il compito di organizzare sul territorio il servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni.
La materia “tutela della salute”, rientrante nella potestà legislativa concorrente, si interseca con la competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), segnatamente, per quanto riguarda la materia sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza (LEA). I livelli essenziali costituiscono la soglia di garanzia dei diritti sottratta ad ogni ipotesi di differenziazione territoriale e di condizionamento finanziario.
Tali livelli essenziali, una volta fissati, identificano il grado di tutela indefettibile dei diritti che si traduce in prestazioni esigibili, il cui finanziamento è costituzionalmente necessario anche nelle fasi avverse del ciclo economico.
Alle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato riservato, tuttavia, un vero e proprio statuto giuridico differenziato, fortemente limitativo della capacità non soltanto di erogare prestazioni aggiuntive, ma anche, in taluni casi, di assicurare quelle inerenti ai livelli essenziali.
L’emergenza sanitaria ha mostrato, inoltre, come l’emancipazione dal condizionamento finanziario del diritto fondamentale alla salute non possa essere limitata ai soli livelli essenziali.
Dopo anni di giurisprudenza sui “diritti finanziariamente condizionati” e sulla gradualità nell'attuazione dei diritti nei momenti di crisi economica, la Corte costituzionale è giunta alla recente e decisiva affermazione secondo la quale “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
Sommario:
1. Premessa. - 2. Il diritto alla salute come diritto all’erogazione di prestazioni sanitarie. - 3. Brevi cenni sulla nascita del SSN e sulle riforme successive. - 4. La tutela multilivello del diritto alla salute. - 5. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - 6. I livelli essenziali di assistenza. - 7. Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale tra tutela della salute ed equilibrio dei bilanci. - 8. Il bilanciamento “ineguale” nella giurisprudenza costituzionale del 2020. - 9. Considerazioni conclusive. - NOTE
1. Premessa.
Sin dagli albori della teoria finanziaria è stato individuato il concetto di indivisibilità dei vantaggi connessi ai servizi pubblici. Un passo decisivo nella costruzione della teoria dei servizi pubblici è stato realizzato proprio allorché gli studiosi hanno delineato, con precisione, i tratti del bene pubblico rispetto a quelli dei beni privati.
Se per beni pubblici intendiamo i beni non rivali e non escludibili nel consumo è giocoforza inferire che i
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