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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 22. Il dibattimento penale nel labirinto delle norme emergenziali

Alessandro Cananzi e Vincenzo Giordano

La giustizia penale, quale estrinsecazione necessaria del diritto penale, nel corso della storia repubblicana italiana ha affrontato di continuo presunte o reali emergenze. La normativa emergenziale italiana rappresenta, pertanto, un topos della letteratura penalistica.

Diversamente dalle altre emergenze, l’attuale pandemia rappresenta realmente una situazione unica ed eccezionale, che non può non stravolgere molti degli schemi concettuali che solitamente i giuristi sono chiamati ad applicare.

In quest’ottica devono essere valutate e interpretate le norme introdotte dal decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, in vigore dal 9 marzo 2020 e, successivamente, abrogate/integrate dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Cura Italia”, convertito con modificazione in l. 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), il quale, nella prospettiva di un più complessivo intervento per predisporre le misure straordinarie a sostegno dell’economia, è intervenuto, con l’art. 83, per correggere alcuni punti controversi del precedente decreto in materia di giustizia e fornire una normativa unitaria, condensata in un unico articolo.

Nelle more della conversione del decreto Cura Italia, il Governo ha emanato un ulteriore decreto legge, 9 aprile 2020 n. 23, che, attraverso l’art. 36, ha nuovamente inciso sulla materia processuale penale. A distanza di un solo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia, il Governo ha adottato un nuovo decreto legge incidente sulla materia penale – d.l. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1.5.2020 - contribuendo, come si dimostrerà, a disorientare l’interprete e ostacolare un ordinato e razionale sviluppo della disciplina emergenziale, in una materia peraltro così delicata come la procedura penale.

Ad ogni modo la norma di riferimento rimane l’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, così come interpolato dalla disciplina successiva già elencata.

La ratio della normativa è evidente e rappresenta l’orizzonte ermeneutico per dirimere ogni eventuale attrito interpretativo, in una delicata e complessa opera di bilanciamento con ulteriori principi costituzionali: da un lato, sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia; dall’altro, neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali può dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.

Nel diritto penale, e nel suo strumento applicativo elettivo, costituito dal dibattimento, il bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e i valori che sorreggono il processo penale rappresenta il fil rouge nel definire le questioni applicative che il decreto pone.

Rispetto alla materia processuale penale, con particolare riferimento al dibattimento penale, le questioni che maggiormente hanno agitato il dibattito sono state quelle concernenti la sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione, oltre quelle relative allo svolgimento da remoto di alcune tipologie di udienze. Più in generale, tuttavia, il legislatore ha dovuto rimodulare una macchina complessa e delicata come il processo penale, denso di garanzie e schemi formali, ad un uso più agile, repentino ed estemporaneo, con il rischio, talvolta percorso, di svilirne il significato e la sacralità.

Nel presento scritto, pertanto, si cercherà di delineare il quadro attualmente in vigore per la disciplina della materia penale – opera di per sé titanica nell’attuale marasma normativo – fondato sulla distinzione di una prima fase processuale, definita “cuscinetto” – ed una seconda fase processuale, in cui i singoli Tribunali, come i Comuni medioevali, si trasformano in città-stato, con proprie e distinte misure organizzative.

Infine, si affronterà la delicata questione del processo penale telematico, su cui si è consumata un’autentica battaglia istituzionale, conclusasi, nel pieno rispetto della tradizione italiana, in una legislazione di compromesso in cui ognuno si dichiara vincitore.

Sommario:

1. Introduzione. - 2. Le fasi dell’emergenza ed i rinvii delle udienze. - 3. La sospensione dei termini processuali e di prescrizione. - 4. La cd. seconda fase ed il ruolo paranormativo dei Capi degli Uffici Giudiziari. - 5. Lo svolgimento da remoto delle udienze. - NOTE


1. Introduzione.

La giustizia penale, quale estrinsecazione necessaria del diritto penale, nel corso della storia repubblicana italiana ha affrontato di continuo presunte o reali emergenze [1]. La normativa emergenziale italiana rappresenta, pertanto, un topos della letteratura penalistica. Eppure, la pandemia legata alla diffusione del Covid-19 non è paragonabile, allo stato, a nessuna delle emergenze sinora affrontate, avendo generato, in tutti i rami del diritto, una situazione
[continua ..]


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