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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 13. Decreto “liquidità”: gli effetti della pandemia sulle procedure concorsuali

Luciano Ferrara

Non ci voleva certo il “Covid-19” per scoprire che il diritto cambia al mutare del contesto sociale ed economico di contorno; e se il diritto, per sua natura, è incline al cambiamento quando mutano le condizioni socio-economiche che lo hanno posto, il diritto fallimentare e l’area delle procedure concorsuali in genere rappresentano, forse, il settore in cui questa metamorfosi si coglie di più.

Non stupisce, dunque, che, in occasione del lockdown e della crisi di liquidità che ne è conseguita, il legislatore si sia preoccupato di apportare rilevanti modifiche alla disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali.

Il d.l. 8 aprile 2020 n 23, cd. “Decreto Liquidità”, infatti, interviene in materia, predisponendo una serie di meccanismi di carattere sospensivo, con il dichiarato obiettivo di salvaguardare, per quanto possibile, la continuità delle imprese. Colpisce, in primis,il rinvio al 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, cui però si aggiungono (a) l’improcedibilità dei ricorsi di fallimento presentati sino al 30 giugno, (b) la proroga dei termini per gli adempimenti nelle procedure di concordato ed in quelle volte ad ottenere l’omologa degli accordi di ristrutturazione od ancora (c) la sospensione dei termini decadenziali e di prescrizione per l’esercizio delle revocatorie; a tali strumenti di carattere procedurale si sommano, poi, alcune modifiche della disciplina di diritto sostanziale come (d) quelle che determinano l’inapplicabilità delle disposizioni in tema di riduzione del capitale ed in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci.

Con tali misure il legislatore ha, dunque, cercato di arginare gli effetti negativi derivanti dal lockdown per il tessuto aziendale.

Il presente elaborato, limitando l’analisi alle sole misure procedurali, tenta, da un lato, di comprendere lo scopo cui tendono gli strumenti in questione, effettuando, se del caso, anche una prognosi di efficacia degli stessi, e dall’altro di evidenziare i primi problemi interpretativi che tali norme stanno ponendo.

Sommario:

1. Premessa. - 2. Il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi. - 3. Misure in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione. - 4. L’improcedibilità ex lege dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento. - 5. Conclusioni. - NOTE


1. Premessa.

Non ci voleva certo il “Covid-19” per scoprire che il diritto cambia al mutare del contesto sociale ed economico di contorno; e se il diritto, per sua natura, è incline al cambiamento quando mutano le condizioni socio-economiche che lo hanno posto, il diritto fallimentare e l’area delle procedure concorsuali in genere rappresentano, forse, il settore in cui questa metamorfosi si coglie di più. Non stupisce, dunque, che, in occasione del lockdown e
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