Acquista il libro

Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

home / Indice Generale / CAPITOLO 31. Sport e Covid-19

torna all'indice stampa


CAPITOLO 31. Sport e Covid-19

Nicola Bardino

Gli atti di regolazione amministrativa e i connessi divieti e vincoli, volti a contenere e risolvere l’emergenza sanitaria, si sono inseriti nel delicato e instabile equilibrio esistente tra l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo, alterandolo a favore del primo. I soggetti dell’ordinamento sportivo, sottoposti anch’essi agli atti di regolazione, sono ora attratti nell’alveo della c.d. cittadinanza amministrativa che ben si potrebbe definire, in questo caso, di diritto comune; in ragione di tale riconduzione, questi vedono degradare il proprio status differenziato. Essi, in nome di una indefinita condizione emergenziale, incontrano la sfavorevole compromissione dell’intreccio di libertà, proiezione sociale dell’individuo, solidarietà, diritto al lavoro ed esercizio dell’impresa, legato ai principi costituzionali ed eurounitari che si manifestano, pur con diversi accenti, nell’attività di natura sportiva e di cui, sino ad oggi hanno goduto in termini apparentemente sempre più ampi. Il fenomeno è solo in parte legato alle contingenze del momento, alla grave situazione sanitaria e alle misure introdotte per farvi fronte; l’attenzione dell’interprete può infatti cogliere un dato stabile, semmai accentuato dalla vicenda emergenziale, per evidenziare, specie nel quadro dell’assetto amministrativo, come le forme attraverso le quali l’ordinamento statale è concretamente intervenuto nell’ambito dello sport siano anch’esse caratterizzate dalle preesistenti tensioni, più volte denunciate e tuttora irrisolte, tra centro e periferia, le quali hanno costituito la premessa per la proliferazione degli atti di regolazione dei livelli di governo (dello Stato, delle Regioni e dei comuni) tutti idonei ad incidere sullo specifico coacervo di libertà e diritti che costituiscono il proprium della realtà sportiva. Emergono qui più momenti di marcato disequilibrio: la frammentazione dei livelli di governo, le cui frizioni non paiono adeguatamente ricomposte negli snodi del principio organizzativo di sussidiarietà (verticale) e nelle sedi del coordinamento istituzionale; una possibile dequotazione del principio di sussidiarietà orizzontale a favore del complessivo ordinamento (o meglio: dell’apparato) statale e a detrimento dell’ordinamento sportivo, alla cui capacità di autoregolazione e autorisoluzione si oppone la necessità di misure emergenziali uniformi, tese a governare l’emergenza sanitaria, che ne impediscono l’espansione.

Se da un lato è indubbio che anche tali misure andrebbero riannodate ad una sicura base legale, dall’altro lato, ciò che ne caratterizza in modo preponderante gli effetti, in questa specifica situazione emergenziale, è dato da una prolungata interferenza delle restrizioni fisiche, preclusive dell’esecuzione materiale dell’attività sportiva, con le libertà economiche, di matrice costituzionale ed eurounitaria, che si dovrebbero realizzare solo in occasione e per il tramite dell’attività sportiva, in particolare professionistica.

Si presenta ancora una volta un dato storico stabile, solo accentuato dalla situazione contingente, poiché tale interferenza può anche essere vista come il prodotto di un elemento costante: l’interconnessione con l’ordinamento statale e la non rinunciata prerogativa, attestata del resto anche nelle misure fiscali e di sostegno economico del Decreto “Cura Italia”, di disporre interventi generali, inidonei, per la loro indifferenziata formulazione “a pioggia”, a tener conto delle specificità di singoli settori, e dello sport in particolare, specificità ora sacrificate e, si potrebbe osservare, inevitabilmente giustificate, di fronte ad un’immanente istanza di gestione unitaria della crisi.

Sommario:

1. Il diritto dell’emergenza: la sovrapposizione dell’ordinamento statale all’ordinamento sportivo. - 2. Esistenza e riconoscimento dello status dello sportivo nell’ordinamen­to giuridico. - 3. Le misure relative agli atleti di interesse nazionale e il coordinamento con l’ordinamento sportivo. - 4. L’emergenza, lo sport e l’organizzazione dei poteri. - 5. Le misure di superamento della crisi e il rapporto con le competenze delle Regioni: le disposizioni per il rilancio, il Fondo salva sport e l’autonomia finanziaria. - 6. Le disposizioni del decreto “Rilancio” in materia di provvedimenti relativi alle competizioni e ai campionati: la giustizia sportiva e il rito speciale accelerato della fase emergenziale. - NOTE


1. Il diritto dell’emergenza: la sovrapposizione dell’ordinamento statale all’ordinamento sportivo.

Nel quadro dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Governo del 31 gennaio 2020 “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, per la durata di sei mesi, le misure dettate dalla necessità di contenere l’infezione da Covid-19, hanno rigidamente delimitato ogni attività economica così come ogni comportamento capace di creare occasioni di contatto
[continua ..]


  • Giappichelli Social