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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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24/11/2020
Tar Catanzaro - Emergenza Covid-19, didattica a distanza ed in presenza, conflitto tra ordinanze regionali e dPCM
argomento: Giurisprudenza
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(1) Il conflitto tra l’ordinanza regionale e le disposizioni del Governo configuranti modalità di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione, può trovare composizione con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge n.833/78 esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute o non considerate dal citato DPCM oppure in relazione a specificità locali.
[Secondo il Presidente del Tar calabrese - premesso in ordine al qualificato periculum in mora che lo stesso sussiste avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico - quanto al fumus boni juris, l’istruttoria posta a base dell’atto impugnato, oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato DPCM e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale -estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse- delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della <<problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici>> senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi - stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è “complicato”)- conduce alla conclusione che la succitata correlazione e comunque -quand’anche esistente- la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza “de qua”].
ribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sede di Catanzaro)
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Perrone, Nicola Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Ordinanza del Presidente f.f. della giunta regionale della Regione Calabria n. -OMISSIS- del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata bruscamente ordinata sull'intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse, e di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d'ora, di motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il DPCM del 3/11/20, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica per infezione da Covid 19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche “in presenza” nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative –decisive ai fini della strutturazione stessa della personalità in un regime di socializzazione- e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre chè concretamente attivabile con carattere di generalità, didattica “a distanza” per tali fasce di età;
Considerato che l’evidente conflitto tra l’atto impugnato -adottato appena otto giorni dopo l’entrata in vigore del sopramenzionato DPCM (cfr. art. 3 comma 4) e ben prima del lasso temporale minimo previsto dal Governo per le verifiche sull’andamento della curva- e le disposizioni del Governo ivi incluse quelle del Ministero dell’Istruzione, queste ultime (vedi cd. protocollo COVID e D.M. n.39 del 26/6/20 di approvazione del Piano Scuola 2020/21) configuranti modalità di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione, può trovare composizione con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge n.833/78 esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute o non considerate dal citato DPCM oppure in relazione a specificità locali;
Ritenuto viceversa che l’istruttoria posta a base dell’atto impugnato, oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato DPCM e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale -estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse- delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della <<problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici>> senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi - stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è “complicato”)- conduce alla conclusione che la succitata correlazione e comunque -quand’anche esistente- la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza “de qua”;
Ritenuto sussistente il requisito del “periculum” avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 dicembre 2020, che si svolgerà nell’osservanza della disciplina dettata dall’art. 25 del D.L.28/10/20 n.137.
collegiale la camera di consiglio del 1 dicembre 2020.
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