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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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09/11/2020
Tar Lecce - Emergenza Covid-19 ed introduzione dell’attività didattica a distanza. Il pasticciotto pugliese
argomento: Giurisprudenza
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Tar Lecce, sez. II, dec., 6 novembre 2020, n. 695 – Pres. Di Santo
(1) Il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus.
Tar Bari, sez. III, dec., 6 novembre 2020, n. 680 – Pres. Ciliberti
(1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari
2) Dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione, tenuto conto anche della circostanza per cui vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2020, proposto da
Andrea De Tommasi, Giovanni Delle Donne, Sara Giglio, Stefania Monastero, Nausica Scrimitore, Delia Rus, Francesca Bruno, Monica Semeraro, Francesca Rossi, Barbara De Cola, Simona Rizzo, Vincenzo Malatesta, Marialuisa Diana, Anna Grazia D'Agostino, Alessandro Tresca, Annarita Simona Gabellone, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe, Federico Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t, Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 27/10/2020 n. 407, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 150, suppl. del 29/10/2020, con cui il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha disposto che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 “1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. 2. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza covid”;
nonché di ogni altro atto da essa richiamato, ad essa presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visto il ricorso, con i relativi allegati, notificato via pec il 4 novembre 2020 e depositato il 5 novembre successivo (alle ore 18:17);
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., in calce al suindicato ricorso;
Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica;
Ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte;
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, proposto dal Codacons Puglia di Lecce, nonché da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, e da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sui minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
e previa adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte, dei seguenti atti: 1) l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra la Nota n. 2547/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:
1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;
2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione;
3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);
Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale;
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