Acquista il libro
L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
home / In Evidenza / Giurisprudenza / Tar Lazio - Emergenza ..
18/09/2020
Tar Lazio - Emergenza Covid-19 ed occupazione suolo pubblico per somministrazione alimenti e bevande.
argomento: Giurisprudenza
Articoli Correlati: TAR Lazio - somministrazione - alimenti - occupazione suolo pubblico - emergenza sanitaria Covid – 19
Tar Lazio, sez. II, ord. 8 settembre 2020, n. 5559, Pres. Morabito, Est. Francavilla
(1) La delibera n. 81/2020 – che stabilisce che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale” - ha specificamente citato (artt. 8 e 11) le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate di talchè non può ritenersi verificata nella fattispecie una deroga generalizzata al regolamento stesso.
(2) L’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, richiamato nel gravato provvedimento di diniego quale ragione giustificativa dello stesso, secondo cui “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” salvo, in alcuni casi ivi espressamente citati, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta, è norma sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale.
[Secondo il Tar capitolino, poiché l’occupazione richiesta da parte ricorrente ricade, in parte, nella carreggiata stradale, la stessa è preclusa dal citato art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, l’istanza cautelare deve essere respinta].
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2020, proposto da
STELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 25 presso lo studio dell’avv. Andrea Ippoliti che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Rosalda Rocchi
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- provvedimento del 13/08/2020 prot. CA/138069 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19”, ed ha ordinato la rimozione dell’occupazione stessa entro sette giorni;
- ove necessario, nota prot. n. QG/24947/2020 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale;
- determinazione dirigenziale prot. n. QH/794 del 30 luglio 2020 e determinazione dirigenziale prot. n. QH/772 del 21 luglio 2020 emesse da Roma Capitale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;
Considerato, in particolare, che:
- sia la delibera n. 81/2020 che la delibera n. 87/2020 stabiliscono che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale”;
- la delibera n. 81/2020, invocata da parte ricorrente, ha specificamente citato (artt. 8 e 11) le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate di talchè non può ritenersi verificata nella fattispecie, come, invece, prospettato nel gravame, una deroga generalizzata al regolamento stesso;
- in ogni caso l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, richiamato nel gravato provvedimento di diniego quale ragione giustificativa dello stesso, secondo cui “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” salvo, in alcuni casi ivi espressamente citati, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta, è norma sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della delibera n. 81/2020;
- pertanto, poiché l’occupazione richiesta da parte ricorrente ricade, in parte, nella carreggiata stradale, la stessa è preclusa dal citato art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap;
Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;
Considerato che la novità della normativa regolamentare applicabile alla fattispecie giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
indietro