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Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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28/07/2020
Diniego di esecuzione dei tamponi nei centri diagnostici privati


argomento: Giurisprudenza

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Sistema diagnostico specialistico a carattere prettamente pubblico per l’emergenza Covid-19 e diniego di esecuzione dei tamponi nei centri diagnostici privati

Cons. St., sez. III, ord., 17 luglio 2020, n. 4323 - Pres. Garofoli, Est. Pescatore

Non è viziata da irragionevolezza la scelta regionale di apprestare un sistema diagnostico specialistico a carattere prettamente pubblico in quanto ritenuto, sulla base di plausibili argomenti, maggiormente idoneo a garantire il più tempestivo coordinamento del servizio di analisi e dei relativi flussi informativi; l’ottimale gestione di ogni possibile variabile o contingenza, anche a carattere emergenziale; l’omogeneità delle tecniche diagnostiche e, quindi, dei parametri di riferimento e di “affinamento dei risultati”; dunque, la migliore pianificazione e allocazione delle risorse e, in definitiva, la piena e più sollecita soddisfazione, nella situazione data, dell’interesse primario tutelato (diritto alla salute art. 32 Cost.), quale istanza prevalente su quelle antagoniste evocate dalla parte appellata (art. 41 Cost.).

 

[Secondo il Giudice di Appello va confermata l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4350/2020, confermandosi il decreto presidenziale n. 3769 del 26 giugno 2020, in questa rivista, con massima e primo commento, all’esito di un equilibrato contemperamento tra esigenze afferenti alla miglior tutela del diritto alla salute (32 cost), declinabili sotto la duplice forma della esclusività pubblica e della compartecipazione privata, con esigenze afferenti alla libera iniziativa e intrapresa economica privata (art. 41 Cost.), il tutto nel contesto emergenziale, che impone imperative esigenze di rapidità ed efficienza non solo nella effettuazione delle diagnosi, ma anche nel governo dei tracciamenti e nella gestione dei flussi informativi aventi ad oggetto gli esiti dell'attività di diagnosi. Ed, invero, l’esperienza sin qui maturata fornisce elementi di conferma circa l’efficienza del sistema CORONET Lazio e la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti, stante il buon andamento dei dati statistici riguardanti il numero dei test effettuati ed i tempi occorrenti alla loro esecuzione].

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5013 del 2020, proposto da Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

contro

Artemisia S.p.A., Sofia Nacchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia 88;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Codacons – Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Associazione Articolo 32-97 - Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carlo C/O Codacons Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
ad opponendum:
Namur S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Blasi, Filippo Calcioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Filippo Calcioli in Roma, via Muzio Clementi n. 58;
Praximedica S.r.l., Centro Ricerche Cliniche Ortasa S.r.l., Laboratorio Clinico Nomentano S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., Studio Diagnostico Ciamarra 2000 S.r.l., U.S.I. S.p.A. – Unione Sanitaria Internazionale, Analisi Cliniche Cimatti S.r.l., Cedilab S.r.l., Villa del Lido S.r.l., Diagnostica Vigna Clara S.r.l., Lab. Aurelia S.r.l., Cid Laboratori S.r.l., Synlab Lazio S.r.l., Labanalisi Monteverde S.r.l., Laboratorio Clinico Nomentano S.r.l., Can.Bi.As. S.r.l., Ematolab S.n.c., Salus S.r.l., Poliambulatorio Talenti S.r.l., Analisi Cliniche “Prospero Colonna” S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Calcioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

per la riforma

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4350/2020, resa tra le parti, concernente l'annullamento:

  • della nota del 20 maggio 2020, prot. n. 0441290;
  • della nota del 20 maggio 2020, prot. n. 0443471;
  • della nota dell'8 aprile 2020, n. 0294196;
  • dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020



Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Artemisia S.p.A. e di Sofia Nacchia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svolta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Allocca, Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, Cristina Pucci su delega dichiarata di Gino Giuliano e di Carlo Rienzi e Filippo Calcioli;

Ritenuto che, all’esito dell’ulteriore integrazione deduttiva conseguente alla fase cautelare monocratica, non sono emersi dati significativi in grado di incrinare le valutazioni espresse nel decreto presidenziale n. 3769 del 26 giugno 2020, alla cui diffusa ed esaustiva motivazione è quindi sufficiente fare sintetico richiamo, in particolare nei passaggi intesi ad evidenziare la non manifesta irragionevolezza della scelta regionale di apprestare un sistema diagnostico specialistico a carattere prettamente pubblico in quanto ritenuto, sulla base di plausibili argomenti, maggiormente idoneo a garantire il più tempestivo coordinamento del servizio di analisi e dei relativi flussi informativi; l’ottimale gestione di ogni possibile variabile o contingenza, anche a carattere emergenziale; l’omogeneità delle tecniche diagnostiche e, quindi, dei parametri di riferimento e di “affinamento dei risultati”; dunque, la migliore pianificazione e allocazione delle risorse e, in definitiva, la piena e più sollecita soddisfazione, nella situazione data, dell’interesse primario tutelato (diritto alla salute art. 32 Cost.), quale istanza prevalente su quelle antagoniste evocate dalla parte appellata (art. 41 Cost.);

Considerato che l’esperienza sin qui maturata fornisce elementi di conferma circa l’efficienza del sistema CORONET Lazio e la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti, stante il buon andamento dei dati statistici riguardanti il numero dei test effettuati ed i tempi occorrenti alla loro esecuzione;

Ritenuto che la peculiarità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese relative alla presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza gravata, respinge l’istanza di sospensione degli atti impugnati in primo grado.

Compensa le spese della presente fase cautelare.



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