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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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29/06/2020
TAR Palermo - Somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella fase di emergenza Covid-19


argomento: Giurisprudenza

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Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna.

Tar Palermo, sez. II, dec., 17 giugno 2020, n. 694 – Pres. Di Paola

Sussistono i presupposti per sospendere in via monocratica l’ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 del Sindaco di Palermo non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, che ha disposto, nella fase di emergenza Covid-19, la modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, essendo condivisibili i profili che evidenziano, in sostanza - in relazione alla finalità essenziale perseguita dall’impugnata ordinanza - la non ragionevole estensione del previsto divieto anche ai distributori automatici di bevande alcooliche.   

[Il Presidente di sezione del TAR – decidendo sull'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo – ha chiarito che, quanto al fumus boni juris, sembra sussistere un profilo di irragionevolezza nell’estensione del previsto divieto anche per i distributori automatici di bevande alcooliche]. 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 851 del 2020, proposto da
Luxury Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via T. Tasso, n. 4;

contro

Comune di Palermo, Sindaco del Comune di Palermo, n.Q. di Ufficiale di Governo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza n. 66 del 12.06.2020 del Sindaco di Palermo non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo. - Modifica integrazione e correzione errori materiali ordinanza n. 62 del 11/06/2020;

- ove e per quanto occorra, dell'Ordinanza del Sindaco di Palermo n. 62 del 11.06.2020;

- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa l'eventuale relazione istruttoria e l'eventuale delibera di Giunta o del Consiglio Comunale, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerati condivisibili i profili di censura che evidenziano, in sostanza - in relazione alla finalità essenziale perseguita dall’impugnata ordinanza - la non ragionevole estensione del previsto divieto anche per i distributori automatici di bevande alcooliche; e ritenuto sussistente il danno temuto, sicchè può accogliersi la suindicata istanza, limitatamente a tale disposizione.

P.Q.M.

Accoglie, nel limite suindicato, la domanda di misura cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10/07/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 17 giugno 2020.



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